Negli ultimi anni la procura bolognese ha reso di moda l’aggravante dell’eversione dell’ordine democratico anche per mobilitazioni e iniziative a sfondo sociale, pure nel caso di trasgressioni minime, ma che intendano però criticare un provvedimento dello stato.
Si tratta di un uso capzioso e intimidatorio delle leggi che spesso cade rapidamente durante le inchieste, ma ha forte impatto sui giornali, ed è diretto a ledere in tal modo i diritti e le prerogative degli indagati.
Per aggirare le sue stesse leggi, lo stato delega sempre più ai mezzi comunicativi la sanzione penale, fomentando un infondato allarmismo securitario.
Diciamo no a questa forma di privatizzazione della giustizia ad opera dei poteri forti della città, e invitiamo tutti gli antifascisti a sottoscrivere e/o diffondere il seguente
Appello contro l’utilizzo dell’aggravante dell’eversione dell’ordine democratico
http://www.ecn.org/baz/precario/appello-contro-eversione.html
Chi volesse aderire all’appello può inviare tramite posta elettronica il proprio nome e cognome e la qualifica con la quale eventualmente desidera apparire all’indirizzo: appello_bo@libero.it.
Rigettate le richieste
di custodie cautelari
La Sentenza dell’11 Aprile del Tribunale del Riesame rigetta le richieste di misure cautelari nei confronti di 41 attivisti accusati di violenza e minaccia ad un corpo amministrativo e giudiziario e di eversione.
E’ la sesta pronuncia contraria al Teorema accusatorio di quella parte della Procura di Bologna che fa riferimento al Dott. Paolo Giovagnoli.
Per due volte l’ufficio dei gip di Bologna, per due volte il Tribunale del Riesame, e per due volte la Suprema Corte di Cassazione hanno demolito giuridicamente la sussistenza dell’aggravante della finalità eversiva nelle ipotesi costruite dal Procuratore Paolo Giovagnoli.
Nello specifico, in questa ultima sentenza i Giudici del Tribunale del Riesame hanno escluso l’aggravante scrivendo a chiare lettere che la tesi del Pubblico Ministero e del Procuratore Capo di Bologna, per la quale alla base della contestazione della finalità eversiva non c’è l’azione, ma l’individuo che la compie, è fuori dalle regole del diritto penale e costituzionale.
Lo stesso collegio ha inoltre ritenuto di ridimensionare l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura dato che ”ritiene configurabili nel comportamento degli indagati i delitti di violenza privata e ingiuria (quest’ultimo addirittura non legittimante cautela) anziché di quello, ben più grave, di violenza e minaccia a corpo politico, giudiziario ed amministrativo, esclusa in ogni caso l’aggravante della finalità di eversione dell’ordine democratico”.
Per il tribunale delle Libertà infatti la volontà degli attivisti “era in via principale diretta a censurare gli sgomberi avvenuti quella mattina contestando nel contempo la politica della pubblica amministrazione in ordine all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. (Estratti dalla Sentenza del Tribunale del Riesame)